Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in Paesi extra-comunitari

aggiornamento: 23 maggio 2016

In attuazione del d.p.r. 394/99: regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione adottato con d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.

I professionisti in possesso di un titolo conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea possono presentare domanda di riconoscimento del titolo al fine di esercitare la professione corrispondente in Italia.

Oltre ai cittadini comunitari, anche ogni cittadino straniero che ne faccia richiesta può ottenere il riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE che ha integralmente sostituito le precedenti 89/48/CEE e 92/51/CEE, e del decreto legislativo di recepimento n. 206 del 9 novembre 2007 che ha sostituito i decreti legislativi di recepimento in Italia n.115/92 e n.319/94, grazie a quanto chiaramente disposto dall'art. 49 del d.p.r. 394/1999.

L'applicazione delle direttive europee nei casi di riconoscimento di titoli professionali conseguiti in ambito extra-comunitario implica alcune formalità in più sotto il profilo della documentazione che deve essere presentata.

Nel caso in cui dall'esame della domanda di riconoscimento emerga la non conoscenza di materie considerate fondamentali per lo svolgimento della professione in Italia, all'interessato può essere richiesto il superamento di una prova attitudinale o nelle professioni diverse da avvocato, dottore commercialista e revisore contabile, di seguire un tirocinio di adattamento.

Se la conoscenza di queste materie è ottenuta attraverso lo studio o esperienze professionali precedenti ed é documentata, è valutata al fine di un'eventuale diminuzione delle misure compensative.